CONSULENZA PSICOLOGICA ONLINE:

Nel seguito verrà riportato soltanto uno dei risultati più recenti, rimandando alla letteratura dedicata per gli eventuali approfondimenti (Haug, Meyer, & John, 2011; Kersting, Kroker, Schlicht, Baust, & & Wagner, 2011; Newman, Szkodny, Llera, & Przeworski, 2011; L. M. Ritterband et al., 2009; M. L. Ritterband & Thorndike, 2006; Sloan, Gallagher, Feinstein, Lee, & Pruneau, 2011).

L’importante lavoro di review pubblicato in una delle riviste internazionali più illustri, il Clinical Psychology Review di Gerard Andersson (Andersson, 2016) raccoglie i risultati degli ultimi 15 anni riguardo gli interventi psicologici e psicoterapeutici condotti via internet. Gli studi effettuati si sono rivelati efficaci per un ampissimo spettro di condizioni psichiatriche e di sintomatologie somatiche in più di 100 studi controllati (RCT).

Inoltre anche l’ American Psychological Association (APA), l’Associazione più importante della psicologia a livello mondiale, ha studiato il fenomeno traendone risultati incoraggianti e di efficacia. In conclusione, molte persone vivono attualmente situazioni in cui gli aspetti relazionali, emotivi e organizzativi della propria vita quotidiana subiscono limitazioni e modifiche spesso problematiche; l’uso di canali a distanza può fornire un prezioso supporto, che può essere particolarmente rilevante.

La consulenza online permeBe di ricevere un supporto e un aiuto professionale nel rispetto dei principi deontologici “vincolanti per tutti gli iscritti all’Albo degli psicologi” (art. 1 C.D) che sono a tutela sia dell’utente/cliente che accede all’intervento, sia del professionista stesso che lo eroga. I principi del Codice Deontologico valgono anche per l’intervento sviluppato in forma telefonica o telematica. Infatti è sempre nel primo articolo del Codice Deontologico che si afferma che “Le stesse regole si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengano effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.”

Si richiama infine l’art. 24 C.D. volto a garantire il diritto dell’utente/cliente di esprimere un consenso informato.

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